In attesa della partenza di CIRCE e poi dei relativi controlli su quanti saranno veramente fuori norma, pubblico una considerazione di appforondimento sul testo del decreto che, a quanto pare, risulta essere ampiamente interpretabile quando in realtà non è così. Tutta la confusione, come vedremo, è generata dal titolo della Tabella nell’allegato A del decreto che collide col testo del decreto stesso.
Partendo dall’analisi dell’art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”che dice testualmente:
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW […]si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:[…]
La tempistica, pertanto, è fissata dagli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 dello stesso DPR.
Passando quindi all’art. 7 “Controllo e manutenzione degli impianti termici”come precedentemente indicato ci focalizziamo sul comma 4:
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Questo articolo, pertanto, ci obbliga a segnalare cosa fare e quando farlo. In ottemperanza con quanto fin qui esposto siamo obbligati a compilare con queste informazioni la scheda 11.0.1 del nuovo libretto di impianto Regionale e a sottoscrivere quanto segnalato. A rafforzare il fatto che questo sia un obbligo, è prevista una sanzione in capo all’installatore o al manutentore che avesse omesso la compilazione di quanto richiesto che va da € 1.000,00 ad € 6.000,00.
Attualmente noi segnaliamo che la manutenzione ordinaria di sicurezza, secondo quanto stabilito dal costruttore della caldaia/generatore di calore, va effettuata una volta l’anno.
Per l’articolo 8 del DPR summenzionato ne consegue che anche la verifica di efficienza energetica verrà effettuata una volta l’anno.
A questo punto subentra la “confusione” che alcune persone tentano di sfruttare per allungare i tempi di effettuazione dei controlli analizzando l’allegato A che sancisce come tempistica 4 anni per le caldaie a gas al di sotto dei 100 kW di potenza. La confusione è ingenerata dal titolo della Tabella “Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW”. In realtà, come esplicitato dal comma 5 dell’art.8, questa è la periodicità con cui il manutentore/installatore è obbligato ad inviare dati del controllo all’ente preposto (in questo caso la Regione Veneto):
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
Pertanto, risulta chiaro, che l’allegato A non fissa le periodicità della verifica di efficienza energetica ma semplicemente dell’invio dell’opportuno rapporto all’ente di competenza. Tutto questo è stato ampiamente verificato con l’ing. Alberto Brunetti, attuale titolare di Posizione Organizzativa “Sviluppo del Sistema Energetico” presso Unità Complessa Energia della Regione Veneto, nei vari incontri pubblici avuti alla presenza di numerosi colleghi e professionisti del settore.