A Luglio 2013 è stato emanato il DPR 74/13 in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE. L’entrata in vigore di questo decreto ha portato un effettivo sconvolgimento in quello che sono i periodi di manutenzione dei generatori di calore. Tra le tante novità contenuto voglio soffermarmi esclusivamente su quelle introdotte per quanto riguarda le caldaie a gas.
È bene sottolineare che questo decreto regolamenta esclusivamente le verifiche di efficienza energetica e la prima novità eclatante è che l’efficienza energetica considerata non è più del semplice generatore di calore ma di tutto l’impianto di riscaldamento. Tra i nuovi controlli da effettuare, oltre alla verifica di combustione, vi sarà da misurare la durezza dell’acqua e la necessità di un trattamento dell’acqua dell’impianto di riscaldamento per aumentarne l’efficienza.
Oltre a ciò, altra grandissima novità è rappresentata dai nuovi termini massimi per la verifica di efficienza: per caldaie dai 10 kW ai 100 kW la verifica sarà effettuata ogni 4 anni, mentre per caldaie superiori ai 100 kW ogni 2 anni. Ribadisco che è la verifica di prestazione energetica ad essere condizionata da queste tempistiche e non la manutenzione ordinaria. La periodicità della manutenzione di sicurezza (o ordinaria) viene fissata come sempre dall’installatore nel libretto di impianto o dal costruttore dell’apparecchio nel libretto di uso e manutenzione della caldaia. Tale manutenzione è praticamente sempre a cadenza massima annuale per garantire la sicurezza di buon funzionamento dell’apparecchio.
Il Decreto, inoltre, individua come responsabile della regolamentazione dei controlli le Regioni, le quali hanno il potere di emanare un regolamento unico regionale che individui la prassi secondo cui attuare le verifiche e comporre il catasto unico regionale (C.U.R.) degli impianti di climatizzazione (estiva/invernale). Al momento la Regione Veneto è rimasta sul vago, accollandosi come unico onere certo quello della redazione del C.U.R., mentre ha demandato ad un’armonizzazione tra provincie la regolamentazione dei controlli.
Questa “armonizzazione” non è ancora stata attuata pertanto abbiamo regolamenti differenti che attuano le modalità di autocertificazione (applicazione del bollino): nel Comune e Provincia di Rovigo il bollino per caldaie dai 10 ai 100 kW si applica ogni 4 anni a partire dall’ultimo bollino applicato, ogni due per le caldaie al di sopra dei 100 kW; nella Provincia di Padova invece hanno mantenuto la biennalità. Le altre Provincie devono ancora stabilire il da farsi.
E’ ovvio che in un caos simile la disinformazione ha gioco facile; pertanto Federconsumatori ha diramato delle indicazioni sbagliate in merito alla manutenzione della caldaia accomunandola alla verifica di prestazione energetica. Tutto questo è ovviamente inammissibile in quanto evitare il controllo della caldaia mette a rischio l’incolumità degli utilizzatori e anche i vicini (nel caso di abitazioni accostate o appartamenti).
Prossimamente approfondirò anche le novità introdotte in materia di climatizzazione estiva e dei nuovi allegati e libretti d’impianto che dal 01 Giugno 2014 entreranno in vigore.